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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato02/04/1980
2. Testo Originale02/04/1980

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2006

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 185 del 20 dicembre 2006

Art. 3
Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

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