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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

BOLLETTINO UFFICIALE n. 187 del 29 dicembre 2006

Art. 28
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione, alle Province, di fondi regionali per spese d'investimento volte alla costruzione, all'acquisto, al riattamento, nonchè all'arredamento delle strutture dei servizi educativi per la prima infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:
Esercizio 2007: Euro 4.000.000,00

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