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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

BOLLETTINO UFFICIALE n. 187 del 29 dicembre 2006

Art. 36
Strumenti per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera
1. Al fine di favorire l'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche e di rispettare il tetto percentuale per la spesa farmaceutica ospedaliera, previsto dal Protocollo di intesa tra il Governo e le Regioni sul Patto per la salute siglato il 28 settembre 2006, la Regione, avvalendosi della commissione regionale del farmaco, adotta un Prontuario terapeutico regionale, contenente l'elenco dei principi attivi di medicinali da utilizzarsi, nelle Aziende del Servizio sanitario regionale, in regime di degenza, nella continuità assistenziale ospedale-territorio e in tutte le articolazioni dell'erogazione diretta previste dalla normativa nazionale.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal Prontuario regionale, in ogni ambito provinciale sono formulati dei prontuari terapeutici, elaborati da apposite commissioni provinciali ed adottati dalle Aziende sanitarie interessate, contenenti gli elenchi dei principi attivi selezionati all'interno del Prontuario regionale medesimo e vincolanti per la prescrizione e la somministrazione nelle proprie strutture. Al fine di favorire l'omogeneizzazione delle prescrizioni e di condividere le scelte operate a livello locale, i Prontuari terapeutici di cui al presente comma possono altresì essere formulati da commissioni operanti nell'ambito delle aree vaste previste dalla programmazione regionale. Le commissioni provinciali o di area vasta sono nominate d'intesa dalle Aziende sanitarie interessate, sulla base dei criteri stabiliti dal provvedimento di cui al comma 3.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, sono individuati la composizione ed il funzionamento della commissione regionale del farmaco, le modalità di adozione, i contenuti ed i criteri di formulazione dei Prontuari, nonché le relazioni tra le commissioni competenti ed i casi nei quali è consentito l'uso di medicinali non inclusi nei Prontuari terapeutici provinciali.

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