Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

BOLLETTINO UFFICIALE n. 187 del 29 dicembre 2006

Art. 39
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea legislativa, può concedere alle Province contributi straordinari, per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti provinciali al di sotto della media regionale.".
2.
Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole:
"di cui all'articolo 10, comma 3"
sono aggiunte le parole:
"e comma 3-bis.".

Espandi Indice