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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

BOLLETTINO UFFICIALE n. 187 del 29 dicembre 2006

Art. 9
Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico - artistico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico - artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) sono ridotte di Euro 247.319,62 a valere sul Capitolo 30880 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici.

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