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Documento Finanziario Storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007, n. 13

Art. 27
Fondo sociale regionale
1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

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