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Documento Finanziario Storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007, n. 13

Art. 38
Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni provinciali in attuazione della legge regionale n. 41 del 1997
1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della legge medesima negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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