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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

Art. 24

(sostituito articolo da art. 14 L.R. 26 luglio 2007, n. 13)

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 28.200.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate: Sito esterno Sito esterno
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno):Euro 3.100.000,00;
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno):Euro 4.900.000,00;
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno):Euro 20.200.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.789.096,75, costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2007, come segue:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 "Euro: 900.000,00"; Sito esterno
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 "Euro: 1.878.767,58;" Sito esterno
c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" - afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 - Fondo Sanitario - Risorse statali "Euro: 10.329,17".

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012", da cui ne consegue l'illegittimità anche del presente comma 3 bis.)

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