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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

Art. 6

(abrogati commi 2 e 3, sostituito comma 7 da art. 32 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

Autorizzazioni allo svolgimento delle attività cinematografiche
1. La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività, sono soggetti ad un'autorizzazione unica per l'insediamento, rilasciata dal Comune territorialmente competente. L'autorizzazione unica comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con la presente legge e nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. L'autorizzazione decade nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro un anno dal rilascio e non siano conclusi entro tre anni dalla medesima data.
5. I termini di cui al comma 4 possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, su richiesta presentata anteriormente alla scadenza.
6. La decadenza dell'autorizzazione è dichiarata con un apposito atto del Comune.
7. Conclusi i lavori, il soggetto interessato presenta al SUAP la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nei casi in cui l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP, unitamente alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, le relative istanze, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica all'avvio dell'attività.

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