Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 12/07/2023 | ||
2. | 13/04/2023 | ||
3. | 03/08/2022 | ||
4. | 20/05/2021 | ||
5. | 29/12/2020 | ||
6. | 21/12/2017 | ||
7. | 23/06/2017 | ||
8. | 16/07/2015 | ||
9. | 20/12/2013 | ||
10. | 30/07/2013 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 26/07/2007
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 37
Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali) sono sostituiti dai seguenti:
1. In via transitoria e fino alla istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, la Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo alle Associazioni regionali delle Autonomie locali, per favorirne anche attraverso strumenti comuni, l'unità d'azione ed il coordinamento unitario e permanente, nonché la promozione delle politiche rivolte agli enti associati ed in particolare l'attività di supporto al lavoro della Conferenza Regione - Autonomie locali (CRAL).
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di una proposta di attività e di riparto fra le Associazioni regionali delle Autonomie locali definito dalle medesime sentito il comitato di presidenza della CRAL.".