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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Art. 2
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
1. Ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con cui stabilisce i principi e le linee guida per l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.
2. Le Province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali ottimali di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coerenza con la disciplina di cui al comma 1.

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