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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 66 del 21 maggio 2007

Art. 3
1.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), è sostituito dal seguente:
"1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza)."
2.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro."
3.
Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971 Sito esterno, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro."
4.
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe."
5. E' soppressa la lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003.

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