Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 8

PROMOZIONE DELLA COLTURA DELLA CANAPA (CANNABIS SATIVA L.) E ALTRE COLTURE INNOVATIVE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 82 del 18 giugno 2007

Art. 3
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sono i soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione della canapa ed il miglioramento dell'intera filiera (esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente). In particolare:
a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale, con priorità ai progetti che hanno attivato rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore.
2. È data priorità nella concessione dei contributi ai soggetti aggregati in filiera.

Espandi Indice