LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 8
PROMOZIONE DELLA COLTURA DELLA CANAPA (CANNABIS SATIVA L.) E ALTRE COLTURE INNOVATIVE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 82 del 18 giugno 2007
Art. 4
Criteri e priorità
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale fissa i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con le modalità previste nella programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.