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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10

NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 4
Autorizzazione regionale
1. Chiunque intenda produrre, conservare, immettere in commercio e distribuire a qualsiasi titolo piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla presente legge, compreso il costitutore di nuovi cloni, deve essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).
2. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, oltre agli Enti e gli Istituti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto, le strutture produttive gestite direttamente dalla Regione.
3. Nell'ambito del Registro regionale dei produttori, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2004, é istituito il Registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione, al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

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