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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2007

Art. 21
Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
1. Nelle more dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato di cui al Capo I e al Capo II della citata legge sono prorogate, nella loro attuale composizione, per la durata di sei mesi dalle rispettive scadenze.

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