Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2007

Art. 32
1.
All'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, l'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore di società e in generale di organismi non ricompresi tra quelli di cui al comma 5, costituiti o partecipati in via maggioritaria dalle amministrazioni di cui al medesimo comma 5 per la promozione ed il sostegno delle attività inerenti allo sviluppo economico, sociale, culturale, del territorio.".

Espandi Indice