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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2007

Art. 5
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), per l'esercizio 2007, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100.

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