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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 29
1.
Il comma 5 dell'articolo 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è così sostituito:
"5. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.".

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