LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15
SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Partecipazione agli organi consultivi
1. La partecipazione agli organi consultivi previsti dalla presente legge è senza oneri per la Regione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 6, comma 6.