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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

CAPO VI
L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
Art. 19

(aggiunto comma 3 bis. e modificato comma 5 da art. 4 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
1. È istituita l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Azienda provvede a:
a) definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi e il sistema tariffario riferito ai diversi servizi e approvare i relativi bandi di concorso;
b) stabilire, sulla base delle disponibilità finanziarie, l'ammontare annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite concorso;
c) esercitare funzioni di accertamento e controllo e comminare le sanzioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17;
d) recuperare i crediti maturati a seguito della revoca degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18;
e) gestire i servizi e gli interventi di cui alla presente legge secondo criteri di economicità;
f) costituire e gestire il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 1, e provvedere al recupero dei prestiti concessi con tale fondo, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 11, comma 2;
g) assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse da destinare ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge;
h) svolgere secondo criteri di economicità, nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, le proprie prestazioni anche in rapporto convenzionale con soggetti pubblici o privati.
3. L'Azienda partecipa al sistema informativo regionale (SIR) e al sistema regionale di negoziazione telematica ai sensi della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).
3 bis. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida all'Azienda le attività di supporto istruttorio in materia di istruzione di competenza della Regione.
4. L'Azienda svolge le proprie attività anche mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati operanti negli ambiti della presente legge, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il funzionamento dell'Azienda, ivi compreso il regolamento di organizzazione, le articolazioni territoriali e le competenze degli organi di cui all'articolo 20 sono disciplinati dallo statuto interno adottato dal Direttore.
6. Per la rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio l'Azienda si avvale dell'Avvocatura dello Stato o della competente struttura della Regione Emilia-Romagna.
Art. 20

(sostituiti commi 1 e 5, abrogati commi 2,3,4 e 6 da art. 5 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Organi dell'Azienda
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Direttore;
b) il comitato;
c) il collegio dei revisori.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico.
6. abrogato.
Art. 20 bis

(aggiunto articolo da art. 6 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Il comitato
1. È istituito presso l'Azienda un comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. In particolare il comitato esprime parere in ordine agli atti di cui all'articolo 20 ter, comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), g) e h). Il parere è obbligatorio e vincolante sugli atti di cui all'articolo 20 ter, comma 5, lettere a), c), e), g) e h).
2. Il comitato è composto da:
a) i rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati;
b) il Presidente della Consulta regionale degli studenti.
3. L'Azienda cura la segreteria del comitato e convoca gli incontri per l'espressione del parere sugli atti di cui al comma 1. Il funzionamento del comitato, comprese le modalità di elezione del suo Presidente e quelle di espressione dei rispettivi pareri, è disciplinato dallo statuto.
4. La partecipazione agli incontri del comitato è senza oneri per l'Azienda, fatta eccezione per il Presidente della Consulta degli studenti, a cui l'Azienda è autorizzata ad attribuire un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri, e per tutti i componenti il comitato, a cui l'Azienda è autorizzata a riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. L'importo del gettone di presenza è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6.
Art. 20 ter

(aggiunto articolo da art. 6 L.R. 18 giugno 2015, n. 6 in seguito modificato comma 8 da art. 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

Il Direttore
1. Il Direttore è nominato, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, con delibera della Giunta regionale fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. Il Direttore predispone e invia alla Giunta regionale, che la trasmette all'Assemblea legislativa, una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare il Direttore adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i seguenti atti:
a) lo statuto;
b) i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
c) il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure dei conti dell'esercizio precedente;
d) la dotazione organica e le sue variazioni;
e) gli atti di alienazione e acquisto di immobili;
f) gli atti di accensione di mutui e prestiti;
g) gli atti indicati all'articolo 19 comma 2, lettere a) e b);
h) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;
i) i regolamenti interni gestionali operativi di funzionamento;
j) gli atti relativi alle spese, gli acquisti diversi da quelli di cui alla lettera e) e i relativi contratti;
k) gli accordi e le convenzioni per lo svolgimento delle attività dell'Azienda.
6. All'incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Sito esterno (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno) nonché i requisiti di onorabilità e le incompatibilità previsti dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale). L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro.
7. La Regione risolve il contratto nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro e provvede alla sostituzione del Direttore.
8. .... Nell'ipotesi di dipendente regionale o dell'Azienda il conferimento dell'incarico di direttore dell'Azienda determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.
Art. 21

(abrogato articolo da art. 8 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Compensi
abrogato.
Art. 22
Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda
1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) statuto;
b) regolamento di contabilità e dei contratti;
c) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure definitive dei conti dell'esercizio precedente;
d) dotazione organica e sue variazioni;
e) alienazione e acquisto di immobili;
f) accensione di mutui e prestiti.
2. La Giunta approva gli atti di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento da parte della direzione generale regionale competente per materia. Tali atti divengono esecutivi se la Giunta non li approva alla scadenza del suddetto termine.
Art. 23
Personale
1. L'Azienda dispone di personale proprio.
2. L'Azienda adotta la dotazione organica e assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.
Art. 24
Patrimonio
1. L'Azienda dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili e immobili.
2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito, altresì, da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.
3. Il ricavato della vendita di beni immobili è vincolato al reimpiego per spese in conto capitale.
4. L'Azienda è autorizzata, secondo principi di trasparenza ed imparzialità, a realizzare interventi di natura patrimoniale anche su beni immobiliari di proprietà di terzi, purché l'intervento sia realizzato con vincolo di destinazione del bene ai servizi di cui alla presente legge.
5. L'Azienda determina la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 4, prevedendo un limite minimo di dieci anni elevabile, sulla base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa.
Art. 25

(aggiunto comma 1 bis. da art. 9 L.R. 18 giugno 2015, n. 6 e modificato comma 1, lettera f) da art. 10 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Mezzi finanziari
1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale di cui alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;
c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio, nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
f) donazioni, eredità, legati alienazioni;
g) entrate derivanti da mutui e prestiti.
1 bis. I risparmi derivanti dall'azione di razionalizzazione della governance di cui agli articoli 20, 20 bis e 20 ter sono utilizzati dall'Azienda per la concessione delle borse di studio.
Art. 26

(modificati commi 2, 4 e 6 da art. 11 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Bilancio
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal Direttore dell'Azienda entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
3. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato adottato dal Direttore dell'Azienda entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.
5. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, di cui all'articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonché delle spese riferite all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.
6. Qualora il bilancio sia stato adottato dal Direttore dell'Azienda entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 5.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni normative regionali, nonché le norme e le regole comunitarie e statali applicabili alla Regione in materia di contabilità.
Art. 27

(modificato comma 3 da art. 12 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Gestione economica
1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale, costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli interventi e nel bilancio annuale di previsione.
3. Il rendiconto annuale è adottato dal Direttore dell'Azienda entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
4. Ai fini dell'attività di pianificazione e controllo l'Azienda adotta, inoltre, la contabilità analitica e un sistema di controllo di gestione.

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