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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 10
Decisioni della Consulta
1. Quando è chiamata ad esprimere parere di conformità ai sensi dell'articolo 9, la Consulta può:
a) dichiarare la non conformità allo Statuto delle disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;
b) dichiarare la non conformità allo Statuto solo di alcune disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;
c) indicare le eventuali modifiche necessarie per rimuovere le cause d'incompatibilità con lo Statuto.
2. La Consulta trasmette le decisioni di cui al comma 1, per le determinazioni di rispettiva competenza, ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale.

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