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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2008 n. 12

INDICE

Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2 - Società per azioni per la fornitura della rete regionale
Art. 3 - Sistema informativo agricolo regionale
Art. 4Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
Art. 5 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
Art. 6 - Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
Art. 7 - Cartografia regionale
Art. 8 - Interventi per la forestazione
Art. 9 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 10 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 11 - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
Art. 12Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico
Art. 13 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 14 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 15 - Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico
Art. 16 - Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
Art. 17 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
Art. 18 - Parco regionale del delta del Po
Art. 19 - Patrimonio naturale regionale
Art. 20 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 21 - Interventi ed opere di difesa della costa
Art. 22 - Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
Art. 23 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 24 - Rete viaria di interesse regionale
Art. 25 - Interventi per la sicurezza dei trasporti
Art. 26 - Protezione civile. Interventi di emergenza
Art. 27 - Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma)
Art. 28 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
Art. 29 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Art. 30 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 31 - Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
Art. 32 - Fondo sociale regionale
Art. 33 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 34 - Edilizia universitaria
Art. 35Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
Art. 36 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 37 - Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
Art. 38 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 39 - Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
Art. 40 - Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
Art. 41 - Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Abrogazione della legge regionale n. 17 del 1989
Art. 42 - Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
Art. 43Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
Art. 44 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
Art. 45 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1996
Art. 46 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2007
Art. 47 - Copertura finanziaria
Art. 48 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13 L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2008: Euro 2.580.000,00
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - comunicazione pubblica (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 100.000,00
c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13 L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 6.123.166,67
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 20.466.833,33
Art. 2
Società per azioni per la fornitura della rete regionale
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), è autorizzata a stanziare, nell'esercizio 2008, la somma di Euro 380.000,00, per l'aumento del capitale sociale della società per la fornitura della rete regionale "Lepida S.p.a.", a valere sul Capitolo 3940, nuova istituzione, afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1515 "Società per azioni per la fornitura della rete regionale".
Art. 3
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa, di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 4
Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civiltà, della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2638 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 - Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce la modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.
Art. 5
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2008, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 6
Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.
Art. 7
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 450.000,00
b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologiEsercizio 2008:
Esercizio 2008: Euro 400.000,00
c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2008: Euro 250.000,00
Art. 8
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00
Art. 9
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00
b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2008: Euro 1.835.000,00
Art. 10
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) - cambio denominazione"
Esercizio 2008: - Euro 4.936.477,50
Esercizio 2009: Euro 7.098.522,50
b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) - nuova istituzione"
Esercizio 2008: Euro 5.551.477,50
Esercizio 2009: Euro 5.551.477,50
Art. 11

(inserita lettera b) da art. 7 L.R. 25 luglio 2008 n. 12)

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1 Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2008: Euro 500.000,00.
b) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)" - Nuova istituzione
Esercizio 2008: Euro 400.000,00.
Art. 12
Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) sono ridotte di Euro 33.000,00 a valere sul Capitolo 30880 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici.
Art. 13
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2008, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 31.648,38 (Cap. 38070).
Art. 14
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2008, di Euro 500.000,00.
Art. 15
Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico
1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale "Daphne") sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 - Interventi per la ricerca ambientale, a valere sul Capitolo 37150:
Esercizio 2008: Euro 10.000,00
Esercizio 2009: Euro 10.000,00
Art. 16
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2008 una autorizzazione di spesa pari a Euro 150.000,00.
Art. 17
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2008: Euro 1.500.000,00.
Art. 18
Parco regionale del delta del Po
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali:
Esercizio 2008: Euro 120.000,00
Esercizio 2009: Euro 500.000,00
Esercizio 2010: Euro 500.000,00
Art. 19
Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2008 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.
Art. 20
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 900.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 21
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa:
Esercizio 2008: Euro 1.200.000,00
Esercizio 2009: Euro 1.200.000,00
Art. 22
Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 1.200.000,00 a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.
Art. 23
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00
b) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 2.522.725,21 a valere sul Capitolo 43270 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.
Art. 24

(inserite lettera b) e c) da art. 16 L.R. 25 luglio 2008 n. 12)

Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00
b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00
c) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00
Art. 25
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lett. a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)"
Esercizio 2008 Euro 2.000.000,00
Art. 26
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 Sito esterno (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2008, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.000.000,00.
Art. 27
Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma)
1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere pubbliche di collegamento tra l'abitato di Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.
2. A tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un ulteriore contributo straordinario di Euro 1.000.000,00 per:
a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l'attraversamento del torrente Parma in località Ponte Romano;
b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del "Ponte Romano".
3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 48248 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 - Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma).
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.
Art. 28

(modificato comma 1 da art. 21 L.R. 25 luglio 2008 n. 12)

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2008, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero - universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2007, nonché in relazione alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza dalle medesime erogate per l'anno 2008, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 29
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) viene determinata, per l'esercizio 2008, in complessivi Euro 32.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno):Euro 3.200.000,00;
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno):Euro 6.000.000,00;
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno):Euro 22.800.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 329.364,69, costituendo per l'esercizio 2007 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721 e 51720, rispettivamente per Euro 254.478,44 e per Euro 74.886,25; contestualmente sono autorizzate e reiscritte, con riferimento all'esercizio 2008, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)", afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18120:
Euro 254.478,44;
b) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali", afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18110:
Euro 74.886,25.
Art. 30
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 50.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 31
Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5, comma 3 e dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27 del 2000 è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per animali.
Art. 32
Fondo sociale regionale
1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
Art. 33
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, per l'importo di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 "Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative", a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.
Art. 34
Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 (Cap. 73135), afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
Art. 35
Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.
Art. 36
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 37

(inserito comma 1 bis da art. 25 L.R. 25 luglio 2008 n. 12)

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.700.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 - Nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
Art. 38

(sostituito comma 2 da art. 26 L.R. 25 luglio 2008 n. 12)

Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la ristrutturazione, l'adeguamento, la dotazione strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.
2. Le autorizzazioni di spesa, pari a Euro 1.000.000,00, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 71576, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 71572, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.
Art. 39
Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da parte degli Enti locali, a norma dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), è disposta per l'esercizio 2008 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 3201 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale.
Art. 40
Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 293.874.955,27, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2008 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 2701 1.2.3.3.4420 Euro 710.000,00
2) 2708 1.2.3.3.4420 Euro 16.024,25
3) 2775 1.2.3.3.4420 Euro 2.277.760,00
4) 3455 1.2.2.3.3100 Euro 2.488.276,22
5) 3458 1.2.2.3.3100 Euro 2.000.000,00
6) 3850 1.2.3.3.4440 Euro 262.429,38
7) 3905 1.2.1.3.1500 Euro 78.427,15
8) 3909 1.2.1.3.1510 Euro 23.960,00
9) 3910 1.2.1.3.1510 Euro 230.613,09
10) 3934 1.2.1.3.1515 Euro 120.000,00
11) 3937 1.2.1.3.1510 Euro 1.000.000,02
12) 4270 1.2.1.3.1600 Euro 11.310.658,35
13) 4348 1.2.1.3.1600 Euro 3.362.661,29
14) 14070 1.3.1.3.6200 Euro 212.143,01
15) 14170 1.3.1.3.6200 Euro 239.280,00
16) 16332 1.3.1.3.6300 Euro 1.406.687,81
17) 16400 1.3.1.3.6300 Euro 610.772,00
18) 21088 1.3.2.3.8000 Euro 8.333.138,23
19) 21091 1.3.2.3.8000 Euro 1.300.000,00
20) 22210 1.3.2.3.8260 Euro 2.512.534,95
21) 22258 1.3.2.3.8270 Euro 13.000.000,00
22) 23417 1.3.2.3.8350 Euro 9.967.729,16
23) 23419 1.3.2.3.8350 Euro 182.934,91
24) 23502 1.3.2.3.8220 Euro 50.000,00
25) 25525 1.3.3.3.10010 Euro 8.893.918,47
26) 25528 1.3.3.3.10010 Euro 2.224.187,59
27) 27500 1.3.4.3.11600 Euro 484.255,30
28) 27727 1.3.4.3.11610 Euro 2.937,23
29) 30640 1.4.1.3.12630 Euro 8.062.463,88
30) 30644 1.4.1.3.12630 Euro 108.068,61
31) 30646 1.4.1.3.12630 Euro 3.156.201,83
32) 30885 1.4.1.3.12620 Euro 2.955.628,41
33) 30895 1.4.1.3.12620 Euro 1.936,70
34) 31110 1.4.1.3.12650 Euro 39.097.085,22
35) 32020 1.4.1.3.12670 Euro 2.103.760,61
36) 32045 1.4.1.3.12800 Euro 2.183.258,22
37) 32097 1.4.1.3.12735 Euro 15.663.417,12
38) 32116 1.4.1.3.12820 Euro 2.033.417,88
39) 32121 1.4.1.3.12820 Euro 41.156,44
40) 32123 1.4.1.3.12820 Euro 1.208.282,47
41) 35305 1.4.2.3.14000 Euro 3.998.333,76
42) 36188 1.4.2.3.14062 Euro 106.440,04
43) 37150 1.4.2.3.14150 Euro 35.456,88
44) 37250 1.4.2.3.14170 Euro 100.000,00
45) 37332 1.4.2.3.14220 Euro 1.853.644,66
46) 37336 1.4.2.3.14200 Euro 5.048.362,52
47) 37374 1.4.2.3.14220 Euro 4.613.046,06
48) 37378 1.4.2.3.14223 Euro 2.525.420,00
49) 37385 1.4.2.3.14223 Euro 4.727.838,86
50) 37388 1.4.2.3.14223 Euro 150.000,00
51) 38025 1.4.2.3.14300 Euro 25.822,84
52) 38030 1.4.2.3.14300 Euro 389.165,52
53) 38090 1.4.2.3.14305 Euro 1.064.341,13
54) 39050 1.4.2.3.14500 Euro 2.803.048,06
55) 39220 1.4.2.3.14500 Euro 1.839.939,48
56) 39360 1.4.2.3.14555 Euro 271.554,34
57) 41102 1.4.3.3.15800 Euro 3.821.781,05
58) 41250 1.4.3.3.15800 Euro 1.872.497,24
59) 41360 1.4.3.3.15800 Euro 1.079.344,88
60) 41550 1.4.3.3.15800 Euro 292.477,24
61) 41570 1.4.3.3.15800 Euro 208.000,00
62) 41900 1.4.3.3.15820 Euro 275.000,00
63) 41995 1.4.3.3.15820 Euro 2.499.777,81
64) 43027 1.4.3.3.16000 Euro 1.789.759,47
65) 43221 1.4.3.3.16010 Euro 3.991.213,86
66) 43270 1.4.3.3.16010 Euro 16.081.792,94
67) 45172 1.4.3.3.16200 Euro 328.202,45
68) 45175 1.4.3.3.16200 Euro 13.842.189,33
69) 45177 1.4.3.3.16200 Euro 1.500.000,00
70) 45184 1.4.3.3.16200 Euro 15.794.689,96
71) 45194 1.4.3.3.16200 Euro 3.803.765,96
72) 46125 1.4.3.3.16600 Euro 334.813,86
73) 47114 1.4.4.3.17400 Euro 926.830,15
74) 47315 1.4.4.3.17400 Euro 3.071.500,00
75) 47317 1.4.4.3.17400 Euro 558.400,00
76) 47319 1.4.4.3.17400 Euro 80.000,00
77) 48050 1.4.4.3.17450 Euro 423.760,60
78) 48245 1.4.4.3.17530 Euro 3.634,46
79) 48248 1.4.4.3.17530 Euro 500.000,00
80) 57200 1.5.2.3.21000 Euro 14.135.692,10
81) 57680 1.5.2.3.21060 Euro 234.421,02
82) 65707 1.5.1.3.19050 Euro 33.446,41
83) 65714 1.5.1.3.19050 Euro 435.889,60
84) 65717 1.5.1.3.19050 Euro 741.456,90
85) 65770 1.5.1.3.19070 Euro 10.196.190,26
86) 68321 1.5.2.3.21060 Euro 4.545.977,64
87) 70678 1.6.5.3.27500 Euro 2.094.150,68
88) 70718 1.6.5.3.27520 Euro 501.577,54
89) 71572 1.6.5.3.27540 Euro 959.310,15
90) 73060 1.6.2.3.23500 Euro 5.579.172,85
91) 78705 1.6.6.3.28500 Euro 1.869.818,91
Art. 41
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Abrogazione della legge regionale n. 17 del 1989
1. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno, anche mediante fusioni e al fine di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 del medesimo articolo 13, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali, le risorse allocate presso i fondi rischi o altre riserve derivanti da contributi erogati dalla Regione medesima ai sensi delle seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Interventi a favore delle cooperative di garanzia o consorzi-fidi tra operatori commerciali e turistici);
b) legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero);
c) legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L. R. 6 luglio 1984, n. 38);
d) legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49 (Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale del settore del commercio);
e) legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 (Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado);
f) legge regionale 2 maggio 1983, n. 13 (Interventi a favore dei consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna);
g) legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione);
h) legge regionale 22 novembre 1991, n. 31 (Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, a seguito di apposita richiesta, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale, esclusivamente per consentirne l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 Sito esterno.
3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, la Regione può valutare successive richieste finalizzate alla conservazione dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 Sito esterno.
4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono soggette in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi dell'articolo 13, commi 18 e 33 (ultimo periodo) del decreto-legge n. 269 del 2003 Sito esterno convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 Sito esterno.
5. E' abrogata la legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero).
Art. 42
Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato) e del suo eventuale adeguamento a quanto contenuto nell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 Sito esterno (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Sito esterno, le commissioni provinciali e la commissione regionale dell'artigianato di cui al capo I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 luglio 2008.
Art. 43
Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata"), mediante il conferimento alla stessa società di beni immobili patrimoniali di proprietà della Regione Emilia-Romagna secondo le modalità previste dalla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11).
Art. 44
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) è aggiunto il seguente:
"1 bis La Regione per incentivare la fase di concreto ed effettivo avvio dell'esercizio diretto decentrato in forma associata di tali funzioni concede altresì un contributo straordinario una tantum alle forme associative della presente legge ed al Nuovo Circondario Imolese, nonché ad eventuali altri Comuni, non aderenti ad alcune delle forme associative della presente legge, che abbiano costituito ed avviino in forma associata un polo catastale."
2.
Il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 11 del 2001 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 1 bis, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso."
Art. 45
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23 (Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica) è sostituito dal seguente:
"1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 Sito esterno (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963 Sito esterno, concernente la disciplina della pesca marittima)."
Art. 46
1.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS) ) è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in avanti denominata associazione."
Art. 47
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2008-2010 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 48
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

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