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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 Sito esterno (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 21 dicembre 2007

Art. 1
Ambito di applicazione
1. In applicazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) la presente legge disciplina i limiti alla nomina o designazione e ai compensi degli amministratori delle società di cui la Regione Emilia-Romagna, anche unitamente ad enti da essa dipendenti o ad Aziende sanitarie, detiene la totalità o la maggioranza assoluta del capitale. È fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 2, comma 1. Le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.
2. Per le società partecipate dalla Regione non rientranti nel comma 1, qualora sussista una partecipazione anche di enti locali si applicano le norme generali previste per le società partecipate da detti enti. Per le restanti società partecipate dalla Regione resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'ordinamento civile.
3. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 733 della legge n. 296 del 2006 Sito esterno, non si applica alle società quotate in borsa e, ai fini del rispetto della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, non si applica alle società partecipate dallo Stato medesimo o da enti pubblici nazionali.

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