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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 Sito esterno (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 21 dicembre 2007

Art. 12
Disposizioni transitorie
1. Le società adeguano i propri statuti a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Conseguentemente alla sostituzione dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 25 del 1993, da parte dell'articolo 5 della presente legge, ERVET S.p.A. provvede ad adeguare la composizione della propria compagine sociale, con la conseguente variazione della quota percentuale della partecipazione azionaria della Regione Emilia-Romagna. L'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente alla presente legge, continua ad applicarsi fino a quando non saranno dismesse le partecipazioni societarie detenute da ERVET S.p.A. in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 Sito esterno.

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