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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale21/12/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 18/07/2014

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 Sito esterno (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014 n. 15

Art. 11
1.
Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 20 (Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle Società Cermet società cons. a r.l. e Nuovaquasco società cons. a r.l.) è sostituito dai seguenti:
"2. L'organismo di gestione è costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro.
2 bis. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale. Per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione il compenso lordo annuale onnicomprensivo non deve essere superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro o abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
2 ter. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico."

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