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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 Sito esterno (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014 n. 15

Art. 2
Organi di amministrazione e di revisione
1. In tutte le società partecipate dalla Regione il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione da essa nominati o designati non può essere superiore a tre.
2. In conformità ai principi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche desumibili dall'articolo 1, commi da 725 a 729 della legge n. 296 del 2006 Sito esterno, l'organismo di gestione delle società in cui la Regione detenga la totalità o la maggioranza della partecipazione è costituito da un unico amministratore, ovvero da un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri, secondo quanto stabilito nelle specifiche leggi regionali che autorizzano la partecipazione.
3. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile delle società di cui all'articolo 1, comma 1 è monocratico.

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