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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

Art. 4
Programmi di acquisizione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla acquisizione di beni e servizi sulla base dei programmi di cui al presente articolo.
2. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le modalità per l'elaborazione dei programmi relativi all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza e per il controllo dei risultati conseguiti.
3. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse necessarie; possono specificare le priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, nonché le strutture organizzative cui sono destinati.
4. I programmi sono pubblicati sul "profilo di committente" della amministrazione aggiudicatrice. Sulla base dei programmi sono predisposti gli avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno.
5. I dirigenti, secondo modalità individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice:
a) attuano i programmi adottando le specificazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei contratti, fermo restando quanto previsto all'articolo 3;
b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi.

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