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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

L.R. 29 marzo 2013, n. 2

Art. 25
1.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituita dalla seguente:
a) oneri per la riscossione a carico del contribuente parametrati a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;"
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 1999 è soppressa.

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