Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/08/2019 | ||
2. | 21/12/2012 | ||
3. | 07/12/2011 | ||
4. | 22/12/2005 | ||
5. | 23/12/2003 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 05/12/2007
LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 5 dicembre 2007
Art. 12
Conflitti di competenza
1. Il parere sui conflitti di competenza è richiesto direttamente alla Consulta, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera d), dello Statuto, e può essere proposto dall'Assemblea legislativa, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalla Giunta regionale.
2. Per l'Assemblea legislativa e il Consiglio delle Autonomie locali la richiesta di parere è avanzata dal Presidente, qualora ne facciano richiesta rispettivamente almeno un quinto dei consiglieri regionali o un quinto dei componenti il Consiglio.
3. Per la Giunta regionale la richiesta di parere è avanzata dal Presidente, previa deliberazione della Giunta stessa.