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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/04/1999
2. Testo Originale18/03/1993

Data di pubblicazione della legge modificante : 05/12/2007

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 5 dicembre 2007

Art. 5
Sostituzione, prorogatio, incompatibilità
1. Qualora, per qualunque motivo, un componente della Consulta cessi dal proprio incarico prima della scadenza indicata dall'articolo 3, il Presidente della Consulta lo comunica immediatamente al Presidente dell'organo che lo ha eletto, affinché provveda nei sessanta giorni successivi alla nuova nomina.
2. Le funzioni della Consulta cessano all'atto dell'insediamento della nuova Consulta.
3. Ai componenti la Consulta si applicano le stesse norme d'incompatibilità previste per l'elezione a consigliere regionale.

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