Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/2018 | ||
2. | 22/10/2018 | ||
3. | 16/07/2015 | ||
4. | 20/12/2013 | ||
5. | 24/10/2013 | ||
6. | 22/12/2011 | ||
7. | 26/07/2011 | ||
8. | 29/10/2008 | ||
9. | 25/03/2004 | ||
10. | 27/04/2001 | ||
11. | 14/04/1995 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 19/12/2008
LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
Procedimento
1. La richiesta di parere è trasmessa immediatamente e contestualmente da parte del richiedente, sia al Presidente della Consulta, sia all'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato.
2. Nei trenta giorni successivi l'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato, trasmette al Presidente della Consulta e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai contenuti del ricorso.
3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, la Consulta convoca innanzi a sé i soggetti in conflitto, al fine di ottenere ulteriori elementi di giudizio.
4. La decisione sulla richiesta di parere è adottata dalla Consulta entro trenta giorni dall'audizione dei soggetti in conflitto e trasmessa alle parti interessate.