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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato22/10/2018
3. Testo Coordinato16/07/2015
4. Testo Coordinato20/12/2013
5. Testo Coordinato24/10/2013
6. Testo Coordinato22/12/2011
7. Testo Coordinato26/07/2011
8. Testo Coordinato29/10/2008
9. Testo Coordinato25/03/2004
10. Testo Coordinato27/04/2001
11. Testo Originale14/04/1995

Data di pubblicazione della legge modificante : 19/12/2008

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 dicembre 2008, n. 22

Art. 14
Procedimento
1. La richiesta di parere è trasmessa immediatamente e contestualmente da parte del richiedente, sia al Presidente della Consulta, sia all'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato.
2. Nei trenta giorni successivi l'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato, trasmette al Presidente della Consulta e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai contenuti del ricorso.
3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, la Consulta convoca innanzi a sé i soggetti in conflitto, al fine di ottenere ulteriori elementi di giudizio.
4. La decisione sulla richiesta di parere è adottata dalla Consulta entro trenta giorni dall'audizione dei soggetti in conflitto e trasmessa alle parti interessate.

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