Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 14
Procedimento
1. La richiesta di parere è trasmessa immediatamente e contestualmente da parte del richiedente, sia al Presidente della Consulta, sia all'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato.
2. Nei trenta giorni successivi l'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato, trasmette al Presidente della Consulta e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai contenuti del ricorso.
3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, la Consulta convoca innanzi a sé i soggetti in conflitto, al fine di ottenere ulteriori elementi di giudizio.
4. La decisione sulla richiesta di parere è adottata dalla Consulta entro trenta giorni dall'audizione dei soggetti in conflitto e trasmessa alle parti interessate.

Espandi Indice