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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 16
Rinnovo delle nomine
1. Nei casi di decadenza o rinnovo delle nomine di cui all'articolo 3, tutti i componenti restano in carica fino al rinnovo della Consulta che, secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 3, dello Statuto, dovrà avvenire nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea legislativa.

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