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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 3
Elezioni
1. La Consulta è nominata dall'Assemblea legislativa nel corso di ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dalla data d'insediamento.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali iscrive all'ordine del giorno l'elezione dei componenti la Consulta.
3. I componenti della Consulta restano in carica per un solo mandato e sono eletti, a voto segreto, con votazione separata.

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