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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 3

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 1
Finalità
1. Nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 Sito esterno (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva medesima.

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