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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 27 settembre 2011, n. 13

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

Art. 2
Sistema integrato di intervento
1. La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone di cui all'articolo 1 e ridurre il rischio di recidiva, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

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