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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 27 settembre 2011, n. 13

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

Art. 4
Attività trattamentali e socio educative
1. La Regione promuove interventi e progetti, intra ed extra murari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:
a) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d'origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori;
b) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la comunità esterna;
c) coordinare i progetti pedagogici adottati dai singoli Istituti penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003;
d) favorire l'accesso degli ex-detenuti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai contributi del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).
3. Per una efficace realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene il coordinamento e l'integrazione tra i servizi sociali degli Enti locali, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, le associazioni di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione sociale dei detenuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli finalizzati a favorire le intese per la realizzazione di una proficua azione integrata.
4. La Regione promuove l'attività degli sportelli informativi all'interno degli Istituti penitenziari allo scopo di:
a) garantire maggiormente i detenuti;
b) favorire l'attività degli operatori penitenziari;
c) favorire le attività di accompagnamento e di accoglienza dei detenuti prossimi alla fine della pena;
d) sostenere gli interventi di mediazione socio-sanitaria e di mediazione culturale di cui all'articolo 1, comma 5, lettera p) della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).
5. La Regione, al fine di porre attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato e per ampliare spazi alternativi alle misure privative della libertà personale, sostiene, anche in via sperimentale, l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale, con particolare attenzione all'area dei minori, anche attraverso specifici provvedimenti della Giunta regionale.

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