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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Sistema integrato di intervento
Art. 3 - Tutela della salute
Art. 4 - Attività trattamentali e socio educative
Art. 5 - Attività di sostegno alle donne detenute
Art. 6 - Attività di istruzione e formazione
Art. 7 - Formazione congiunta degli operatori
Art. 8 - Attività lavorativa
Art. 9 - Funzioni di coordinamento e di controllo
Art. 10 - Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
Art. 11 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli Istituti di pena presenti sul territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale. La Regione Emilia-Romagna opera, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 Sito esterno (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive integrazioni e modificazioni, e nei limiti della propria competenza, affinché le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione Sito esterno.
2. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalità:
a) assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone indicate al comma 1;
b) favorire il recupero ed il reinserimento nella società delle persone assoggettate alle misure limitative e privative della libertà personale.
3. La Regione promuove la collaborazione con gli Enti locali, con le Aziende Unità sanitarie locali (di seguito denominate 'Aziende Usl' o 'Azienda Usl') e con i soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), quale mezzo fondamentale per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge.
Art. 2
Sistema integrato di intervento
1. La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone di cui all'articolo 1 e ridurre il rischio di recidiva, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Art. 3
Tutela della salute
1. La Regione tutela la salute delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1 attraverso l'attuazione del progressivo trasferimento di ogni competenza in capo al Servizio sanitario nazionale della sanità negli Istituti penitenziari, così come previsto dal comma 283 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).
2. La Regione garantisce, secondo modalità concordate con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 Sito esterno (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419 Sito esterno), l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le Aziende Usl e le Aziende ospedaliere. In particolare, nelle modalità concordate si definiscono le risorse finanziarie, tecnologiche e professionali che il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonché le risorse regionali.
3. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le Aziende Usl, sedi di Istituti penitenziari, di équipe integrate, assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Nei confronti dei soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle Aziende Usl.
4. La Regione garantisce altresì gli interventi di prevenzione sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.
5. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Usl e con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, promuove iniziative e progetti finalizzati alla presa in carico degli internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, al fine di facilitare la revoca anticipata della misura di sicurezza stessa, la cura, in ambiente libero od in struttura a custodia attenuata, dell'infermità psichica degli internati, nonchè al fine di favorire il reinserimento nella comunità della nostra regione, se residenti nel nostro territorio, o facilitarne il rientro nelle comunità di provenienza, se residenti in altre regioni.
Art. 4
Attività trattamentali e socio educative
1. La Regione promuove interventi e progetti, intra ed extra murari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:
a) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d'origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori;
b) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la comunità esterna;
c) coordinare i progetti pedagogici adottati dai singoli Istituti penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003;
d) favorire l'accesso degli ex-detenuti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai contributi del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).
3. Per una efficace realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene il coordinamento e l'integrazione tra i servizi sociali degli Enti locali, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, le associazioni di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione sociale dei detenuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli finalizzati a favorire le intese per la realizzazione di una proficua azione integrata.
4. La Regione promuove l'attività degli sportelli informativi all'interno degli Istituti penitenziari allo scopo di:
a) garantire maggiormente i detenuti;
b) favorire l'attività degli operatori penitenziari;
c) favorire le attività di accompagnamento e di accoglienza dei detenuti prossimi alla fine della pena;
d) sostenere gli interventi di mediazione socio-sanitaria e di mediazione culturale di cui all'articolo 1, comma 5, lettera p) della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).
5. La Regione, al fine di porre attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato e per ampliare spazi alternativi alle misure privative della libertà personale, sostiene, anche in via sperimentale, l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale, con particolare attenzione all'area dei minori, anche attraverso specifici provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 5
Attività di sostegno alle donne detenute
1. La Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alle esigenze specifiche delle donne detenute.
2. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed attraverso il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende Usl e dei soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003, sostiene iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le donne detenute con figli minori, in armonia con la legge 8 marzo 2001, n. 40 Sito esterno (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori).
3. Per la popolazione carceraria femminile si provvede ad attivare progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita all'interno del carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica e di prevenzione mirata particolarmente ai problemi della donna.
Art. 6
Attività di istruzione e formazione
1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile promuove il diritto di accesso ai percorsi di alfabetizzazione, di istruzione e formazione professionale, sia all'interno degli Istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.
2. La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati, assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale, così come previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, favorisce la partecipazione dei soggetti istituzionali, dei soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003 e di altri soggetti comunque interessati, realizzando interventi che tengano conto delle esigenze e delle tendenze del mercato del lavoro locale.
Art. 7
Formazione congiunta degli operatori
1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 12 del 2003, la Regione sostiene, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, nonché delle associazioni di volontariato, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)).
Art. 8
Attività lavorativa
1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, e con il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende Usl, delle associazioni di volontariato e di altri soggetti pubblici e privati interessati, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 Sito esterno (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) e dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e della regolarità del lavoro).
2. La Regione, in particolare, promuove progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale ad attività di imprenditorialità sociale.
3. La Regione, tramite gli strumenti di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2005, sostiene il reinserimento sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, ammesse al lavoro esterno ex articolo 21 della legge n. 354 del 1975 Sito esterno, inerente l'ordinamento penitenziario, od ammesse ad altre misure alternative che richiedano il lavoro come elemento fondamentale del trattamento. Eroga altresì a favore dei loro datori di lavoro gli incentivi di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2005.
4. Nei limiti e con le modalità indicate dall'articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno), la Regione favorisce la stipulazione di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche attive nei settori disciplinati dalla presente legge e le cooperative sociali, per la gestione e fornitura dei beni e servizi.
Art. 9
Funzioni di coordinamento e di controllo
1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La Giunta regionale attiva procedure volte alla stipulazione di protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia, nei quali siano individuate le azioni e gli interventi che la Regione ed il Ministero realizzano a favore dei minori imputati di reato e degli adulti sottoposti a misure penali restrittive e limitative della libertà, nonché le procedure di collaborazione e coordinamento tra le due amministrazioni.
3. A cadenza triennale la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della regione. In tale relazione, inoltre, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale rilevate.
4. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:
a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
b) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
c) le politiche svolte in campo sanitario;
d) le misure effettuate, con fondi propri e con risorse comunitarie, nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno ed all'esterno delle strutture penitenziarie, nonché gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.
Art. 10
Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
1. È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato 'Garante', al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.
2. Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati, nonché con gli istituti di garanzia presenti a livello comunale.
3. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della legge regionale n. 9 del 2005 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.".
4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.
5. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
6. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere eletto il nuovo Garante.
7. Per quel che concerne la disciplina delle indennità del Garante, delle relazioni sull'attività, della sede e della programmazione delle sue attività, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, e 13 della legge regionale n. 9 del 2005.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o con l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
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