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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2017, n. 24

TITOLO II
Norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo n.152 del 2006 Sito esterno
Art. 3
Operatività delle Autorità di bacino
1. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno.
Art. 4
Componenti del deflusso minimo vitale
1. In attuazione dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, con deliberazione della Giunta regionale sono definite le componenti del deflusso minimo vitale, nel rispetto dei criteri generali fissati dall'Autorità di bacino. Le componenti individuate costituiscono parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (PTA).

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