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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 29 ottobre 2008

Art. 3
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale
1. La Regione, ai fini del contenimento della spesa corrente e della riorganizzazione dell'amministrazione regionale attraverso processi di revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la corresponsione di un incentivo.
2. Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti, di cui al comma 1, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero maturino entro il 31 dicembre 2011, almeno cinque anni di servizio presso l'Amministrazione regionale e i suoi Enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali";
b) abbiano almeno cinquantasette anni di età ovvero li compiano entro il 31 dicembre 2011;
c) non abbiano maturato ovvero non maturino entro la data prevista per la cessazione dal servizio l'anzianità massima contributiva di 40 anni;
d) non abbiano maturato ovvero non maturino alla data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di 65 anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio;
e) non abbiano già presentato domanda di dimissioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con deliberazione, determinano le modalità di attuazione della risoluzione consensuale, con riguardo, in particolare, all'ammontare dell'incentivo entro il limite di cui al comma 4, alla decorrenza della cessazione dal servizio, alle esigenze di servizio che possono comportare il rigetto della domanda di risoluzione, all'incompatibilità con successive prestazioni lavorative a favore della Regione.
4. La misura dell'incentivo non può essere superiore a 20 mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed è calcolata con riferimento al periodo compreso fra l'anzianità contributiva del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento dei quaranta anni di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche dagli enti dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali". Le modalità di attuazione della risoluzione consensuale adottate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ai sensi del comma 3 sono adottate dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

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