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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010 n. 4

L.R. 16 luglio 2015 n. 10

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 1
Finalità
1. La presente legge viene adottata allo scopo di accrescere l'efficienza e la qualità della organizzazione regionale, in particolare attraverso la revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorendo un processo di ricambio generazionale, una maggiore uniformità gestionale del personale, nonché la semplificazione della forma di direzione di enti strumentali, con conseguente riduzione della spesa regionale.
2. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio regionale gli obiettivi di cui al comma 1, anche in termini di qualificazione e formazione del personale e per una maggiore uniformità dei reciproci sistemi professionali, al fine di rendere più agevole la mobilità del personale per la razionalizzazione degli organici delle amministrazioni pubbliche.

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