LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 14
Norma finanziaria
1.
Per far fronte all'onere derivante dall'inquadramento di cui all'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001.