LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19
NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008
Art. 20
Rimborso forfettario per le spese istruttorie
1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 13, è dovuta, decorso il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti.
2. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.
3. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del medesimo sono stabiliti con apposito atto della Giunta regionale.