Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 30 giugno 2008

Art. 2
Riassetto delle funzioni e modalità di esercizio
1. Nelle materie interessate dalle misure di riordino territoriale e organizzativo, così come definite dalle norme dei Titoli II e III, sono individuati i livelli istituzionali cui attribuire le funzioni amministrative già collocate presso i livelli e gli enti oggetto di riorganizzazione, ovvero agenzie ed enti strumentali, garantendo la continuità dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.
2. Le norme relative al riordino delle Comunità montane provvedono a ridefinire le funzioni del nuovo ente montano, con l'attribuzione delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione dello sviluppo socio economico e valorizzazione del territorio montano sia a quello di ente associativo dei Comuni.
3. In coerenza con le finalità dell'articolo 1 e sulla base dei principi di differenziazione e di adeguatezza, le funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali possono essere esercitate, previo accordo di tutti i soggetti istituzionali interessati, in modo da superare la frammentarietà, attuando comuni obiettivi di coesione territoriale.
4. La Giunta regionale, previa ricognizione dell'assetto esistente delle funzioni, d'intesa con Province e Comuni acquisita nella Conferenza Regione - Autonomie locali, formula proposte di riallocazione delle funzioni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza e semplificazione istituzionale, valutando ambiti adeguati in relazione alla natura delle funzioni e alle esigenze connesse ad una efficace organizzazione sul territorio delle stesse.

Espandi Indice