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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

Capo I
Principi e norme generali
Art. 23
Ambito della riforma in materia di servizi pubblici Finalità e obiettivi
1. La presente legge detta norme generali per la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti i servizi:
a) idrico integrato;
b) di gestione dei rifiuti urbani;
c) di trasporto pubblico locale.
2. La Regione Emilia-Romagna persegue le seguenti finalità e obiettivi:
a) garantire un costante miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi sulla base dei criteri appositamente definiti periodicamente;
b) perseguire la chiara distinzione dei ruoli tra i soggetti titolari delle funzioni regolatorie ed i soggetti gestori;
c) garantire la distinzione di ruoli fra proprietà, delle reti e degli immobili, e gestione dei servizi;
d) semplificare i processi decisionali e razionalizzare i soggetti coinvolti, realizzando una riduzione dei costi complessivi del sistema regionale;
e) attuare un sistema tariffario che assicuri l'accessibilità universale dei servizi e garantisca un livello delle tariffe coerente con la qualità e quantità di cui alla lettera a);
f) favorire lo sviluppo di un solido e qualificato sistema di imprese operanti nel settore;
g) garantire la tutela degli utenti e la loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione.
3. In applicazione dei principi di cui all' articolo 118, comma 1 della Costituzione Sito esterno, le funzioni relative ai servizi pubblici di cui al comma 1 sono ripartite a livello regionale o locale. Per le funzioni che devono essere allocate a livello locale, la presente legge:
a) garantisce l'individuazione di ambiti ottimali che, in applicazione del principio di adeguatezza, risultino efficienti per gli scopi perseguiti;
b) definisce forme di organizzazione delle funzioni che garantiscano la riduzione dei costi e delle strutture amministrative.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione..

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

(come disposto dal comma 5 dell' art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che aggiunge l'art. 18 bis alla L.R. 8 luglio 1996, n. 24 , l'abrogazione del presente articolo 16 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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