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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 19
Coordinamento tecnico a livello distrettuale
1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole, soggetti del terzo settore competenti in materia e le diverse agenzie educative.
2. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di piano, che si avvale di figure di sistema dedicate. Il coordinamento assicura:
a) una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza per superare i rischi di settorializzazione nelle progettazioni che interessano i bambini e gli adolescenti;
b) il monitoraggio e la valutazione del programma territoriale d'intervento per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità, la promozione delle buone prassi e la cura della documentazione.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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