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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 22
Organismi regionali di coordinamento
1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la composizione del coordinamento, che assicura la rappresentanza dei servizi che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sociale, sanitario, educativo, dell'Ufficio scolastico regionale nonché del privato sociale; promuove l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
3. Il coordinamento:
a) propone iniziative, attività di studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti nonché di una genitorialità competente e dell'integrazione degli interventi relativi, anche in collaborazione col Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori ed enti gestori di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie adottive e affidatarie e delle comunità di accoglienza nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;
c) elabora proposte in ordine alle linee d'indirizzo programmatiche degli interventi a favore di bambini e adolescenti e al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi;
d) promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche, anche avvalendosi dei risultati dell'attività dei centri di documentazione educativa e per l'integrazione.
4. Il coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.
5. Presso la Presidenza della Giunta è istituito un gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, che sostituisce il coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza <CAMINA>), con i seguenti compiti:
a) provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, nonché degli interventi in materia di infanzia e adolescenza finanziati ai sensi della presente legge;
b) curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza realizzati in ambito nazionale ed internazionale.
6. Il gruppo tecnico è formato dai referenti designati da ciascuna direzione generale, agenzia e istituto della Regione.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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