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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 25

(aggiunta lett. b bis) comma 1 da art. 52 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali
1. Le strutture pubbliche e private che assistono la nascita ed erogano cure intensive e cure in regime di degenza a bambini e adolescenti, devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi definiti dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno) ed atti attuativi. In particolare, anche ai sensi della legge regionale 1 aprile 1980, n. 24 (Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri), tali strutture devono:
a) agevolare, accanto al bambino o ragazzo ricoverato, la permanenza continuativa di familiari o loro sostituti a lui graditi;
b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini ricoverati;
b bis) favorire pratiche di sostegno psicologico per i bambini ed i ragazzi ricoverati;
c) garantire il diritto allo studio;
d) facilitare l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo specifiche modalità di accoglienza.
2. Al fine indicato dal comma 1, lettera c) la Regione promuove accordi con gli uffici scolastici.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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