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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 26
Bambini e adolescenti disabili
1. La Regione garantisce la qualità tecnica, umana e relazionale della prima informazione sulla disabilità nel periodo prenatale e perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori, anche tramite i presidi ospedalieri e promuovendo il raccordo con i servizi del territorio.
2. I Comuni, le Province, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle rispettive competenze, e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso:
a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;
b) il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza domiciliare;
c) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;
d) la definizione del progetto individualizzato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003, contenente le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;
e) gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato.
3. I comuni e le AUSL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilità e della sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a potenziare le abilità personali del minore stesso nonché le competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi educativi e di cura.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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